iperammortamento 270% 2019 

Iperammortamento 2019

Anche per l'anno 2019 sarà possibile usufruire dell’IPERAMMORTAMENTO.

Quest’anno sarà addirittura del 270%, anziché del 250% come lo scorso anno. Avremo pertanto a disposizione un’ulteriore strumento di vendita.

 
Vi inoltro il testo estratto dalla Gazzetta Ufficiale, LEGGE  30 dicembre 2018, n. 145 , in particolare i commi 60-61-62:

 

  1. Al fine di favorire processi di  trasformazione  tecnologica  e digitale secondo il  modello  «  Industria  4.0  »,  le  disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  si applicano, nelle misure previste al comma 61 del  presente  articolo, anche  agli  investimenti  in  beni  materiali   strumentali   nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello  Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero  entro  il  31  dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il  relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di acquisizione.
  2. La maggiorazione del costo di acquisizione  degli  investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni  di  euro;  nella  misura  del  100  per  cento  per  gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre  10  milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del  costo  non si applica sulla  parte  di  investimenti  complessivi  eccedente  il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non  si  applica  agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di  cui  all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco  di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
  4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60  e  62, l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Resta  ferma  l'applicazione   della   disposizione   di   cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre,  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1,  commi  35  e  36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.