responsabilità civile revisioni

Se un veicolo dovesse "rompersi" durante le normali operazioni di revisione (prova dei gas di scarico, prove rumorosità, freni, ecc) la responsabilità dell'eventuale danno è da imputarsi al tecnico che effettua le prove di revisione?

Risposta

Il contratto che interviene fra RT ed utente è assimilabile ad un appalto o ad un contratto d'opera: il RT si obbliga ad eseguire un'attività (revisione del veicolo) in cambio di un corrispettivo in denaro. 

Di regola in questi casi chi esegue l'attività risponde SEMPRE delle conseguenze dannose a meno che non provi la propria estraneità; ed in ogni caso deve dare prova di aver usato tutta la diligenza richiesta, che in questo caso è la diligenza professionale.

Questo significa quindi che:

1) in caso di rottura del veicolo, è il RT a dover dimostrare che questa è dipesa da un problema del veicolo stesso, e non da propria colpa;

2) prima dei eseguire le operazioni di revisione, il RT deve fare tutte le verifiche necessarie per impedire (o almeno evitare) che un danno si verifichi (ad esempio: si può sostenere che prima di mettere il motore a regimi elevati il RT deve controllare il livello dell'olio, proprio perchè sa che un livello più alto potrebbe provocare autocombustione).