utilizzo della targa Prova su veicoli immatricolati 

(Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3)

 
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
 
Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3
 
Roma, 30 Maggio 2018
 
È stato chiesto di conoscere se è possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.
 
Sul tema, questa Direzione, rispondendo a quesiti specifici avanzati da Prefetture o da Associazioni di categoria, ha ritenuto che la prassi di utilizzare la predetta targa su veicoli non immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo che, secondo la previsione dell'art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolarti, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione.
 
La tematica è oggetto di una diversa posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 4.4.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati.
 
La complessità della questione indicata, che ha assunto, nel tempo, una particolare rilevanza per gli operatori economici del settore, ha imposto l'individuazione di una soluzione condivisa che possa salvaguardare il diritto di libera iniziativa economica senza compromettere la sicurezza della circolazione.
 
La questione è stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata.
 
Quanto sopra premesso, nelle more del parere del Consiglio di Stato, stante la citata divergenza interpretativa ed allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività economica degli operatori del settore, appare necessario richiamare l'attenzione degli organi preposti al controllo affinché, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo fa prassi consolidata che consentiva I 'utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti
assicurativa. Resta, naturalmente, necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia ed in particolare di quelle dell'art. 98 CDS come modificato ed integrato dal DPR 474/2001.
 
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito appena sarà acquisito il citato parere del Consiglio di Stato. 
 
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Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
 
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
 
Allegato alla circolare 30.5.2018 prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3
 
circolare 30.3.2018 prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3 (Ministero dell'interno)
Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA