Legge finanziaria del 30.12.2018 - Art.1 comma 1049-1050 

Revisioni periodiche veicoli pesanti

 

All'art. 1, comma 1049 e 1050 è riportato il seguente testo:

  1. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t" sono sostituite dalle seguenti: "o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)".
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (testo aggiornato), al comma 8 recita:

  1. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (b).

( Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. )

Ad una prima lettura, la modifica apportata con la legge finanziaria, di fatto consente al Ministero dei Trasporti di affidare la revisione dei veicoli per trasporto merci non pericolose e non deperibili, con massa superiore a 3,5 ton anche a soggetti privati.

Il testo pubblicato in finanziaria rappresenta un primo passo concreto, a cui dovrà seguire (entro 30 gg) il decreto attuativo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.