
La nota DGM n. 31250 del 14 ottobre 2026 risponde alle richieste delle associazioni di categoria sulle procedure di revisione. Sette chiarimenti riguardano strumenti di misura, prove sui veicoli e requisiti degli ispettori.
La Direzione generale per la motorizzazione interviene sulle richieste di semplificazione delle operazioni di revisione. Il documento richiama la conformità dei controlli, dei metodi e della valutazione delle carenze all’allegato I del decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214.
Di seguito una sintesi dei sette punti della nota, con particolare attenzione alle condizioni previste per ciascuna procedura.
1. avvisatore acustico: confermato il fonometro di classe 1
La Direzione ribadisce l’utilizzo del fonometro di classe 1 per misurare il livello sonoro dell’avvisatore acustico. Non viene accolta la richiesta di una valutazione soggettiva o dell’impiego di uno strumento di classe 2. Il risultato deve essere registrato e riportato sul referto attraverso MCTCNet2, secondo le modalità richiamate dalla nota.
2. freni: misuratore alla leva ed epb
Il misuratore di sforzo alla leva può essere omesso durante la prova del freno di stazionamento qualora il freno di soccorso sia inglobato nel circuito del freno di servizio. È una possibilità condizionata alla configurazione dell’impianto.
Per il freno di stazionamento elettrico, la nota precisa che la prova al banco a rulli può essere omessa o eseguita con modalità diverse da quella tradizionale, richiamando il rischio di danni al meccanismo delle pinze o al banco. In alternativa indica il ricorso al “modo officina” o alla sequenza del costruttore, se nota o disponibile.
3. obd: resta la finestra di comunicazione di 120 secondi
Il chiarimento sui tempi riguarda la procedura di collegamento tra scantool OBD e centralina. Il sistema prevede una finestra massima di 120 secondi per effettuare i tentativi di comunicazione: la richiesta di disattendere il tempo operativo previsto non viene accolta.
Se il collegamento fallisce entro tale limite, allo scadere dei 120 secondi l’ispettore può ritentare oppure concludere la prova registrandola come incompleta e indicando nel referto il motivo del mancato collegamento. Il documento non dispone una soppressione generalizzata dei tempi delle altre prove.
4. ispettore sostituto: l’impiego su più sedi non è ancora consentito nel caso esaminato
La richiesta riguarda sedi di consorzi o società con la stessa partita IVA. La nota chiarisce che la possibilità prospettata richiede modifiche normative attualmente allo studio e non è, al momento, percorribile.
5. esperienza lavorativa: la riduzione annunciata dal 2027
Secondo quanto riportato nella nota, dal 1° gennaio 2027 sarà operativa la riduzione da tre a un anno dell’esperienza lavorativa richiesta agli ispettori, oggetto di Accordo in Conferenza Stato-Regioni. Il documento non esplicita qui una disciplina generale per maturare il requisito dopo l’esame.
6. motocicli e ciclomotori d’epoca
Per i quesiti su illuminazione a 6 V senza batteria, gas di scarico e tempi di stabilizzazione delle emissioni, la Direzione rinvia al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e alla circolare prot. n. 79269 del 4 ottobre 2010. Non viene introdotta nel testo una nuova procedura semplificata.
7. veicoli ibridi: prova al minimo e procedura del costruttore
Non viene accolta la richiesta di eseguire la prova dei gas di scarico a 1.200 giri/minuto anziché al minimo di 1.000 giri/minuto indicato nella nota. Il documento richiama la necessità di gestire lo stato di carica della batteria e i servizi di bordo e di reperire e adottare la specifica modalità manutenzione/ispezione prevista dal costruttore per l’attivazione del motore termico.
Cosa considerare nel centro revisioni
La nota richiama l’attenzione su disponibilità degli strumenti prescritti, corretta registrazione delle prove e accesso alle procedure dei costruttori. Il riassunto accompagna la lettura del documento integrale, che resta il riferimento per le condizioni e i dettagli di ciascun chiarimento.
Fonte e documento completo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, nota R.U. n. 31250 del 14 ottobre 2026, “Controllo tecnico veicoli – Procedure operative: Chiarimenti”. Sintesi del documento allegato.