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Centri 870 e revisione dei veicoli pesanti: i requisiti aggiornati dal MIT

Con la circolare protocollo 17215 del 14 giugno 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’idoneità dei Centri 870 destinati alla revisione dei veicoli pesanti.
Il documento riallinea la precedente circolare 28231 del 2021 alla disciplina del DM 15 novembre 2021, come modificata dal DM 21 settembre 2023, e fornisce indicazioni operative su locali, documentazione e attrezzature. Per le autorizzazioni già rilasciate non viene prevista una nuova attività istruttoria.
Locali: disponibilità, utilizzo e sicurezza
La sede può essere di proprietà del richiedente oppure resa disponibile da un soggetto terzo attraverso un titolo adeguato e documentato. L’idoneità deve essere riconosciuta dall’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente.
Durante le revisioni dei veicoli pesanti, gli spazi devono essere riservati a questa attività e separati dall’autoriparazione. Se nella stessa struttura vengono effettuate anche revisioni di veicoli leggeri, le lavorazioni devono svolgersi in locali distinti oppure in giornate differenti.
La circolare richiede inoltre ambienti coperti e protetti dalle intemperie, condizioni di lavoro conformi alle norme di sicurezza, collegamento telematico con il CED del Ministero e, quando previsto dal documento di valutazione dei rischi, un sistema adeguato di captazione dei gas di scarico.
Le dimensioni minime da considerare
- 250 m² di superficie complessiva minima, includendo corpo di fabbrica, uffici, servizi e pertinenze presenti nello stesso comprensorio;
- 200 m² per ogni linea nel corpo di fabbrica principale;
- larghezza del lato d’ingresso non inferiore a 6 metri;
- altezza minima di 6,20 metri con ponte sollevatore oppure 5 metri con fossa d’ispezione;
- varchi d’ingresso e uscita larghi e alti almeno 4,5 metri;
- area di manovra esterna non inferiore a 600 m², comprensiva delle eventuali aree di accumulo disponibili nelle immediate vicinanze.
Alla domanda deve essere allegata una planimetria quotata con dimensioni, altezze, varchi e posizione delle attrezzature fisse. Sono inoltre richieste la documentazione relativa all’agibilità, gli adempimenti di prevenzione incendi e la documentazione sulla sicurezza, compreso lo stralcio pertinente del DVR.
La dotazione tecnica del Centro 870
Il centro deve disporre stabilmente delle apparecchiature previste per eseguire le prove sui veicoli pesanti: prova-fari, fonometro con calibratore, opacimetro, analizzatore dei gas di scarico, contagiri, banco prova-giochi, banco prova-freni, ponte sollevatore fisso oppure fossa d’ispezione e sistema per il rilevamento dei dati ambientali.
Il ponte o la fossa devono integrare il prova-giochi. Nel caso della fossa, oltre alle misure e alle caratteristiche stabilite dalla UNI 9721:2009, devono essere presenti accessi e protezioni adeguati contro il rischio di caduta. Le apparecchiature soggette a controllo metrologico devono essere accompagnate da libretti aggiornati e disponibili per l’UMC e per l’ispettore.
Quando sono ammesse attrezzature mobili
La circolare conferma la possibilità di autorizzare Centri 870 che impiegano in versione mobile il prova-fari, il fonometro, l’opacimetro, l’analizzatore gas, il contagiri e il banco prova-freni. Le soluzioni mobili devono consentire all’ispettore di svolgere le stesse verifiche garantite dalle corrispondenti attrezzature fisse, essere nella disponibilità documentata del richiedente e risultare installate nel rispetto delle norme applicabili.
Progettare prima di presentare l’istanza
L’aggiornamento rende ancora più importante valutare insieme layout, flussi dei veicoli, opere edili, impianti e dotazione tecnica prima di avviare l’iter autorizzativo. Una verifica preventiva riduce il rischio di incompatibilità tra spazi disponibili, attrezzature scelte e requisiti richiesti.
Il supporto EFRA
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Fonte ufficiale: Circolare MIT protocollo 17215 del 14 giugno 2024. Questo approfondimento ha finalità informative e non sostituisce la lettura integrale della normativa né la valutazione degli uffici competenti.