
Quando basta riparare una scheggiatura e quando è necessario sostituire il parabrezza? La circolare della Motorizzazione prot. 27890 del 17 settembre 2026 chiarisce i criteri da applicare durante la revisione periodica e i controlli su strada.
I punti chiave
- La sola riparazione non basta: devono essere rispettate tutte le condizioni relative a dimensione, posizione, visuale del conducente e corretta esecuzione dell’intervento.
- I limiti cambiano in base alla massa del veicolo: fino a 3,5 tonnellate comprese oppure oltre 3,5 tonnellate.
- Se manca una delle quattro condizioni tecniche, serve la sostituzione del parabrezza per ottenere l’esito regolare della revisione.
- La certificazione della corretta riparazione deve essere a bordo ed esibita alla revisione o su richiesta degli organi di Polizia.
Veicoli fino a 3,5 tonnellate
Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t, la circolare indica quattro condizioni da rispettare contemporaneamente:
- Dimensione: la scheggiatura non deve superare la dimensione massima indicata di 15-20 mm.
- Posizione: deve trovarsi a una distanza non superiore a 20-25 mm dai montanti, dal bordo inferiore oppure dal bordo superiore del parabrezza.
- Visuale: non deve trovarsi nella zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale del conducente.
- Riparazione: deve essere già stata eseguita mediante cristallizzazione, polimerizzazione della resina o altra tecnica che garantisca la corretta efficienza del vetro.
Veicoli oltre 3,5 tonnellate
Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, le condizioni sono:
- Dimensione: la scheggiatura non deve superare la dimensione massima indicata di 20-25 mm.
- Posizione: deve trovarsi a una distanza non superiore a 25-50 mm dai montanti, dal bordo inferiore oppure dal bordo superiore del parabrezza.
- Visuale: vale la stessa condizione relativa alla zona interessata dal tergicristallo che interferisce con la visuale del conducente.
- Riparazione: deve essere già stata eseguita con una tecnica che garantisca la corretta efficienza del vetro, come cristallizzazione o polimerizzazione della resina.
Gli intervalli in millimetri e la dicitura “non superiore” sono riportati come indicati nella circolare ministeriale.
Quando il parabrezza deve essere sostituito
Se anche una sola delle quattro condizioni tecniche sopra elencate non è soddisfatta, il Ministero richiede la sostituzione del parabrezza per ottenere l’esito regolare della revisione periodica.
Restano inoltre i controlli sul campo di visibilità e sullo stato dei vetri previsti dai punti 3.1 e 3.2 dell’Allegato 1 al D.M. 214/2017. Le anomalie richiamate dalla nota, tra cui ostacoli alla visuale, vetri in condizioni inaccettabili e trasparenza gravemente compromessa, comportano secondo il caso l’esito “ripetere” oppure “sospeso dalla circolazione”.
La certificazione va conservata a bordo
Dopo la riparazione, la relativa certificazione rilasciata da un soggetto autorizzato deve essere presente a bordo del veicolo. Va presentata in sede di revisione e, se richiesta, durante i controlli degli organi di Polizia.
Consulta la circolare ministeriale
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, circolare prot. 27890 del 17 settembre 2026, “Vetri parabrezza parzialmente danneggiati – criteri applicativi in sede di revisione e di controllo su strada”. Per il testo completo e l’applicazione puntuale dei criteri, consulta il documento allegato.
Scarica la circolare MIT n. 27890 del 17 settembre 2026 (PDF)