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Responsabilità civile del responsabile tecnico delle revisioni

responsabilità civile revisioni

Se un veicolo dovesse “rompersi” durante le normali operazioni di revisione (prova dei gas di scarico, prove rumorosità, freni, ecc) la responsabilità dell’eventuale danno è da imputarsi al tecnico che effettua le prove di revisione?

Risposta

Il contratto che interviene fra RT ed utente è assimilabile ad un appalto o ad un contratto d’opera: il RT si obbliga ad eseguire un’attività (revisione del veicolo) in cambio di un corrispettivo in denaro. 

Di regola in questi casi chi esegue l’attività risponde SEMPRE delle conseguenze dannose a meno che non provi la propria estraneità; ed in ogni caso deve dare prova di aver usato tutta la diligenza richiesta, che in questo caso è la diligenza professionale.

Questo significa quindi che:

1) in caso di rottura del veicolo, è il RT a dover dimostrare che questa è dipesa da un problema del veicolo stesso, e non da propria colpa;

2) prima dei eseguire le operazioni di revisione, il RT deve fare tutte le verifiche necessarie per impedire (o almeno evitare) che un danno si verifichi (ad esempio: si può sostenere che prima di mettere il motore a regimi elevati il RT deve controllare il livello dell’olio, proprio perchè sa che un livello più alto potrebbe provocare autocombustione).

 

 

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